CHI SIAMO
Amministrazione Trasparente
INFORMATIVA SULL’IMPIEGO DI FONDI PUBBLICI
Obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo N. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Il Decreto Legislativo N. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”, stabilisce l’obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni ma anche, ai sensi dell’art. 2bis – Comma 3, degli enti di diritto privato che gestiscono servizi pubblici, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività a cui chiunque deve poter accedere direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
Cooperfidi Italia Società Cooperativa (nel seguito, per brevità, “Cooperfidi”), in qualità di Intermediario Finanziario iscritto all’Albo di cui all’Art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB), ha ottenuto un contributo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) da destinare al rilascio di garanzie finanziarie a favore delle Piccole Media Imprese (PMI) associate. Il Decreto è stato emanato nell’ambito delle misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei Confidi, con il più generale obiettivo di sostenere l’accesso al credito delle PMI (art.1 comma 54 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, cd. “Legge di stabilità 2014”, successivo Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 3 gennaio 2017 e Decreto del Direttore Generale del MISE del 23 marzo 2017). Ai sensi della Delibera ANAC n. 1134, con riferimento alla gestione delle pubbliche risorse di cui alla Legge di Stabilità 2014, Cooperfidi rientra nell’ambito soggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3, in quanto “Ente di diritto privato che svolge attività di interesse pubblico”. In adempimento ai suddetti oneri di Trasparenza, previsti a carico degli “enti di diritto privato” di cui all’art. 2-bis comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013, limitatamente all’attività di pubblico interesse svolta, Cooperfidi pubblica il seguente documento:
ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONE, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ALLE IMPRESE E DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI DI IMPORTO SUPERIORE A MILLE EURO (art. 27, c.2 D.Lgs. n. 33/2013).
Elenco beneficiari aggiornato al 31.12.2022 scaricabile cliccando il seguente link Elenco beneficiari 2022
Nel presente documento sono pubblicati i dati relativi alle imprese beneficiarie dell’intervento del Fondo di garanzia per i confidi di cui all’art. 1, comma 54, L. 147/2013. I dati fanno riferimento alle informazioni risultanti dall’originaria delibera di ammissione all’intervento del Fondo. Modalità di individuazione: i beneficiari sono individuati nel rispetto dei criteri e delle modalità di concessione previste dal Decreto MISE 3 gennaio 2017.
Ufficio competente del procedimento di rilascio della garanzia: Area Crediti.
RECAPITI DI COOPERFIDI ITALIA
Via Alfredo Calzoni, 1/3 – 40128 Bologna (BO)
Tel. 051 09.56.824 – Fax 051 09.56.899
Pec: cooperfidiitalia@legalmail.it – Email: info@cooperfidiitalia.it
Gli interessati alla procedura di garanzia – in qualsiasi momento – possono chiedere informazioni circa lo status della pratica utilizzando i suindicati recapiti, indicando nell’oggetto il nominativo del soggetto che ha richiesto la garanzia.
La gestione della misura è di competenza dell’Ufficio Controgaranzie e Fondi Rischi.
L’istruttoria delle garanzie è di competenza dell’Area Crediti.
Competenti all’adozione del provvedimento finale, secondo l’importo della garanzia richiesta, sono rispettivamente: il Consiglio d’Amministrazione e il Direttore Generale.
Nel caso in cui il cliente voglia presentare un reclamo, può rivolgersi al competente Ufficio Reclami: tutte le informazioni utili (come fare e a chi rivolgersi) alla sezione Reclami del sito.
I reclami irrituali, presentati cioè con modalità diverse da quelle indicate, oppure indirizzati a caselle di posta elettronica diverse da quelle segnalate, saranno considerati pervenuti al momento in cui vengono recapitati all’Ufficio Reclami.
Nel caso in cui il Cliente non si ritenga soddisfatto della risposta ricevuta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario.